Cosa deve fare il passeggero in caso di aereo in overbooking, come richiedere il rimborso e in quali casi si può anche fare ricorso.
Durante tutto l’arco dell’anno ed in particolar modo nel periodo estivo è possibile che l’aereo prenotato sia in overbooking, ma cosa bisogna fare se si presenta questa particolare situazione?
L’overbooking è una pratica comune nel settore dei trasporti e dell’ospitalità ed è del tutto legale. Quindi chi viaggia o prenota una stanza in albergo deve mettere in conto anche questa eventualità. Ma in cosa consiste di preciso?
In sostanza l’overbooking aereo si verifica quando una compagnia vende più posti di quelli che sono effettivamente disponibili. Lo fanno essenzialmente per massimizzare i profitti e ridurre al minimo il rischio di posti vuoti. Infatti le aziende tengono conto delle cancellazioni o delle prenotazioni non confermate che ci possono essere su un volo.
Questa pratica è spesso fonte di controversie e tensioni tra le aziende e i consumatori, soprattutto quando i passeggeri vengono “rimossi” dai voli o quando i clienti sono costretti a cercare un’altra sistemazione all’ultimo minuto. Ma cosa bisogna fare se si è vittima di overbooking?
Cosa fare se l’aereo è in overbooking
In genere le compagnie aeree provano a minimizzare i disagi per i passeggeri se si verifica un episodio di overbooking, ma va sempre ricordato che i viaggiatori hanno dei diritti che possono far valere nel caso in cui l’azienda venga meno ai suoi doveri. Non capita così per l’overbooking in hotel.
Quando si effettua un mancato imbarco pur se si avrebbe diritto al volo prenotato e confermato, magari verso le capitali europee da visitare a luglio, il passeggero è di solito fermato già in fase di check in. Più raramente avviene a bordo. Anche se ci sono casi in cui i passeggeri restano letteralmente in piedi perché i posti nella cabina dell’aereo sono tutti occupati.
In genere si offrono compensazioni come biglietti per voli sostitutivi, pagamento di stanze in hotel e delle spese di trasporto e rimborso del prezzo del biglietto a coloro che decidono di rinunciare alla prenotazione in maniera volontaria. Tuttavia non sempre ci sono dei volontari, per cui la compagnia aerea può decidere la persona che non verrà imbarcata.
A questa persona saranno corrisposti dei rimborsi. Lo sancisce l’articolo 4 del Regolamento comunitario 261/04 secondo cui il passeggero che è vittima di overbooking ha diritto a un rimborso che varia in base alla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e alla distanza in Km del volo.
La richiesta del rimborso deve essere effettuata tramite la modulistica fornita dalle compagnie. Se entro 6 settimane non si ha risposta si può inoltrare un reclamo all’ENAC, l’Ente Nazionale Aviazione Civile. Ma bisogna farlo entro 26 mesi dal giorno in cui si è verificato il mancato imbarco.