Controlli Green pass: quando va chiesto il documento di identità. La circolare del Ministero dell’Interno.
Negli ultimi giorni è scoppiato il caos sui controlli dei Green pass, esibiti al ristorante e negli altro luoghi pubblici in cui è richiesto, quando la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha dichiarato che i titolari dei locali non sono tenuti a chiedere il documento di identità a chi mostra il Green pass, perché non sono pubblici ufficiali né poliziotti.
Le modalità di controllo ora sono cambiare, rispetto ad appena pochi giorni fa e alle versioni originali dei decreti che disciplinano l’applicazione del certificato verde. Cosa bisogna sapere e le ultime novità.
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Finora a chi esibiva il Green pass è stato chiesto anche il documento di identità per verificare che il certificato (di vaccinazione, guarigione o negatività al virus) appartenesse realmente alla persona che lo aveva mostrato. Del resto, il documento di identità viene richiesto in molte altre situazioni: quando ci si registra in hotel, quando si fanno acquisti con la carta di credito senza pin, quando si noleggia una canoa o un risciò, quando si acquistano alcolici e si dimostrano meno di 18 anni.
Inoltre, l’elenco dei soggetti autorizzati a chiedere il documento di identità insieme al Green pass era già contenuto nel DPCM del 17 giugno 2021, in attuazione dell’articolo 9 comma 10 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52. L’articolo del decreto di aprile sulle riaperture introduceva per la prima volta il Green pass o certificazione verde in Italia per viaggiare e spostarsi tra regioni di colore rosso e arancione e rimandava, appunto, a un DPCM per le modalità tecniche di funzionamento, i dati riportati sul documento e i relativi controlli.
Il DPCM ha elencato anche tutti i soggetti che possono chiedere l’esibizione del Green pass e il documento di identità per verificare la corrispondenza del titolare del pass con la persona che lo esibisce.
La norma è contenuta nell’art 13 del DPCM: “Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC”. Tra i soggetti autorizzati al controllo sono indicati i pubblici ufficiali ma anche: il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è richiesto il Green pass; il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali occorre il Green pass, nonché i loro delegati; i vettori aerei, marittimi e terrestri e i loro delegati; i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali è chiesto il Green pass ai visitatori, e loro delegati.
L’articolo precisa che l’intestatario del Green pass, all’atto del controllo con la app Verifica C19, dimostra, a richiesta dei verificatori indicati, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
La norma, anche se contenuta in atto amministrativo del Presidente del Consiglio, a cui comunque rinvia una legge, è chiara. I soggetti incaricati del controllo del Green pass sono autorizzati a chiedere anche l’esibizione del documento di identità, per verificare che chi mostra il Green pass ne sia effettivamente il titolare.
La ministra Lamorgese, tuttavia, ha modificato l’applicazione di questa regola e ora la richiesta del documento di identità da parte del ristoratore o dell’esercente di un luogo in cui è richiesto il Green pass è solo facoltativa e discrezionale. Mentre sarà “necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme. Come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”. Come nel caso, ad esempio in cui una donna mostri il Green pass intestato a un uomo o un giovane quello di un anziano. Se questi esempi sono palesi e scontati, più difficile è definire cosa si intenda per “abuso o elusione di norme”.
Così dispone una nuova circolare del Ministero dell’Interno, aggiungendo che “l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità”. Inoltre, riguardo all’applicazione delle multe, nel caso in cui manchi la corrispondenza tra Green pass e identità del possessore, la circolare precisa che”la sanzione risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente“.
In merito agli eventi sportivi e agli spettacoli, la circolare indica che, oltre ai pubblici ufficiali, anche gli steward e i gestori delle strutture possono controllare i Green pass.
Infine, il Viminale prevede anche verifiche a campione dei Green pass da parte delle forze dell’ordine, in particolare nei luoghi turistici e della movida.
La circolare del Ministero dell’Interno sui Green pass: www.interno.gov.it/it/notizie/circolare-viminale-sulla-verifica-certificazioni-verdi-covid-19
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Valeria Bellagamba