Controlli Green pass: quando va chiesto il documento di identità. La circolare del Ministero dell’Interno.
Negli ultimi giorni è scoppiato il caos sui controlli dei Green pass, esibiti al ristorante e negli altro luoghi pubblici in cui è richiesto, quando la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha dichiarato che i titolari dei locali non sono tenuti a chiedere il documento di identità a chi mostra il Green pass, perché non sono pubblici ufficiali né poliziotti.
Le modalità di controllo ora sono cambiare, rispetto ad appena pochi giorni fa e alle versioni originali dei decreti che disciplinano l’applicazione del certificato verde. Cosa bisogna sapere e le ultime novità.
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Controlli Green pass: quando va chiesto il documento di identità
Finora a chi esibiva il Green pass è stato chiesto anche il documento di identità per verificare che il certificato (di vaccinazione, guarigione o negatività al virus) appartenesse realmente alla persona che lo aveva mostrato. Del resto, il documento di identità viene richiesto in molte altre situazioni: quando ci si registra in hotel, quando si fanno acquisti con la carta di credito senza pin, quando si noleggia una canoa o un risciò, quando si acquistano alcolici e si dimostrano meno di 18 anni.
Inoltre, l’elenco dei soggetti autorizzati a chiedere il documento di identità insieme al Green pass era già contenuto nel DPCM del 17 giugno 2021, in attuazione dell’articolo 9 comma 10 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52. L’articolo del decreto di aprile sulle riaperture introduceva per la prima volta il Green pass o certificazione verde in Italia per viaggiare e spostarsi tra regioni di colore rosso e arancione e rimandava, appunto, a un DPCM per le modalità tecniche di funzionamento, i dati riportati sul documento e i relativi controlli.
Soggetti incaricati della verifica del Green pass
Il DPCM ha elencato anche tutti i soggetti che possono chiedere l’esibizione del Green pass e il documento di identità per verificare la corrispondenza del titolare del pass con la persona che lo esibisce.
La norma è contenuta nell’art 13 del DPCM: “Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC”. Tra i soggetti autorizzati al controllo sono indicati i pubblici ufficiali ma anche: il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è richiesto il Green pass; il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali occorre il Green pass, nonché i loro delegati; i vettori aerei, marittimi e terrestri e i loro delegati; i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali è chiesto il Green pass ai visitatori, e loro delegati.
L’articolo precisa che l’intestatario del Green pass, all’atto del controllo con la app Verifica C19, dimostra, a richiesta dei verificatori indicati, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
La norma, anche se contenuta in atto amministrativo del Presidente del Consiglio, a cui comunque rinvia una legge, è chiara. I soggetti incaricati del controllo del Green pass sono autorizzati a chiedere anche l’esibizione del documento di identità, per verificare che chi mostra il Green pass ne sia effettivamente il titolare.
La nuova circolare del Viminale
La ministra Lamorgese, tuttavia, ha modificato l’applicazione di questa regola e ora la richiesta del documento di identità da parte del ristoratore o dell’esercente di un luogo in cui è richiesto il Green pass è solo facoltativa e discrezionale. Mentre sarà “necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme. Come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”. Come nel caso, ad esempio in cui una donna mostri il Green pass intestato a un uomo o un giovane quello di un anziano. Se questi esempi sono palesi e scontati, più difficile è definire cosa si intenda per “abuso o elusione di norme”.
Così dispone una nuova circolare del Ministero dell’Interno, aggiungendo che “l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità”. Inoltre, riguardo all’applicazione delle multe, nel caso in cui manchi la corrispondenza tra Green pass e identità del possessore, la circolare precisa che”la sanzione risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente“.
In merito agli eventi sportivi e agli spettacoli, la circolare indica che, oltre ai pubblici ufficiali, anche gli steward e i gestori delle strutture possono controllare i Green pass.
Infine, il Viminale prevede anche verifiche a campione dei Green pass da parte delle forze dell’ordine, in particolare nei luoghi turistici e della movida.
La circolare del Ministero dell’Interno sui Green pass: www.interno.gov.it/it/notizie/circolare-viminale-sulla-verifica-certificazioni-verdi-covid-19
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Valeria Bellagamba