Come ottenere il certificato verde per gli spostamenti in Italia: è caos sulle certificazioni introdotte dal decreto riaperture.
Spostamenti sul territorio nazionale e certificazioni. Come sappiamo, il decreto riaperture ha introdotto il nuovo certificato verde o pass sanitario per la libertà di spostamento tra Regioni di colore diverso (arancione o rosso). In futuro potrà essere richiesto anche per partecipare a grandi eventi e fiere.
Più precisamente, il decreto parla di certificazioni verdi, perché il pass vero e proprio ancora non esiste mentre è previsto il rilascio di documenti che attestino alternativamente: la vaccinazione completa (con due dosi), la guarigione dal Covid-19 o il tampone negativo al virus Sars-Cov-2.
Solo in presenza di una di queste tre condizioni, attestate da diversi certificati, ci si può spostare tra Regioni e Province autonome di colore diverso. Oppure con la solita vecchia autocertificazione che attesti uno dei motivi che finora hanno giustificato la mobilità regionale: lavoro, salute o necessità.
Al momento non c’è urgenza di queste certificazioni, poiché la maggior parte delle Regioni sono in zona gialla da lunedì 26 aprile e tra queste è tornata la libertà di spostamento senza giustificazioni. Le persone, tuttavia, hanno provato a richiederle, incontrando non poche difficoltà. Ecco cosa bisogna sapere.
Come ottenere il certificato verde per gli spostamenti
È scoppiato il problema sul rilascio delle certificazioni verdi per gli spostamenti tra Regioni di colore diverso, in attesa dell’introduzione del pass o certificato verde vero e proprio.
Molte persone si sono rivolte ai medici di famiglia che tuttavia si sono rifiutati di rilasciarle facendo scoppiare un caso. L’incertezza della normativa e le critiche del Garante della Privacy, che ha giudicato il decreto illegittimo sulle certificazioni, hanno sollevato numerosi problemi.
I medici di famiglia hanno sottolineato di non voler prendere responsabilità che non spettano a loro. Perché, hanno spiegato, che se la vaccinazione è stata somministrata dalle strutture pubbliche, Asl, sono queste e non i medici a dover rilasciare la documentazione di avvenuta vaccinazione, con tutte le informazioni richieste dal decreto sulla data di vaccinazione, la dose o le dose e il tipo di vaccino somministrato (informazioni che secondo il Garante è illegittimo chiedere perché non funzionali al rilascio del pass).
La stessa valutazione i medici di famiglia l’hanno fatta per l’avvenuta guarigione dal Covid: spetta al Dipartimento di salute pubblica rilasciare al paziente la comunicazione di uscita dall’isolamento dopo la guarigione.
Nel frattempo, la FIMMG – Federazione Italiana Medici di Medicina Generale ha invitato i medici di famiglia a non rilasciare certificazioni verdi per le persone guarite dal Covid-19, in attesa di maggiori chiarimenti, a seguito dell’avvertimento da parte del Garante per la protezione dei dati personali. La FIMMG ha comunque precisato che dallo stop sono esclusi gli attestati rilasciati per le vaccinazioni effettuate e tamponi effettuati, che dunque potranno essere firmati dai medici di famiglia.
Avvertimento del Garante della Privacy
Il Garante della Privacy, invece, alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto riaperture aveva inviato al governo un avvertimento formale sulla norma relativa alle “certificazioni verdi”, i cosiddetti pass vaccinali, sostenendo che “presenta criticità tali da inficiare, se non opportunamente modificata, la validità e il funzionamento del sistema previsto per la riapertura degli spostamenti durante la pandemia. È quindi necessario un intervento urgente a tutela dei diritti e delle libertà delle persone”. Ha sottolineato il Garante.
Il Garante ha affermato che il decerto non garantisce una base normativa idonea per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi su scala nazionale, ed è gravemente incompleto in materia di protezione dei dati, privo di una valutazione dei possibili rischi su larga scala per i diritti e le libertà personali.
In contrasto con quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, il decreto non definisce con precisione le finalità per il trattamento dei dati sulla salute degli italiani, lasciando spazio a molteplici e imprevedibili utilizzi futuri, in potenziale disallineamento anche con analoghe iniziative europee. Non viene specificato chi è il titolare del trattamento dei dati, in violazione del principio di trasparenza, rendendo così difficile se non impossibile l’esercizio dei diritti degli interessati: ad esempio, in caso di informazioni non corrette contenute nelle certificazioni verdi.
La norma prevede inoltre un utilizzo eccessivo di dati sui certificati da esibire in caso di controllo, in violazione del principio di minimizzazione. Per garantire, ad esempio, la validità temporale della certificazione, sarebbe stato sufficiente prevedere un modulo che riportasse la sola data di scadenza del green pass, invece che utilizzare modelli differenti per chi si è precedentemente ammalato di Covid o ha effettuato la vaccinazione.
Il sistema attualmente proposto, soprattutto nella fase transitoria, rischia, tra l’altro, di contenere dati inesatti o non aggiornati con gravi effetti sulla libertà di spostamento individuale. Non sono infine previsti tempi di conservazione dei dati né misure adeguate per garantire la loro integrità e riservatezza.
Conclusioni
In attesa di ulteriori disposizioni, al momento un certificato verde da richiedere non c’è. Per lo spostamento tra Regioni di colore diverso continuerà a valere l’autocertificazione già in vigore oppure le certificazioni di completamento del ciclo vaccinale, di avvenuta guarigione o di negatività al virus a seguito di tampone. Questi documenti andranno richiesti alle autorità sanitarie pubbliche o ai medici di famiglia a seconda di chi abbia effettuato la vaccinazione o il tampone. Per la guarigione, il certificato sarà rilasciato dall’autorità sanitaria.
Ricordiamo che le certificazioni hanno una durata di 6 mesi per la vaccinazione e la guarigione e di 48 ore per il tampone.
Il decreto riaperture prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm), adottato con i Ministri della Salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale digital green certificate -DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea, tramite il Gateway europeo.
La Piattaforma nazionale-DGC sarà il sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.