Fase 2, riaperture 18 maggio: le regole per alberghi e agriturismi. Cosa bisogna sapere.
Lunedì 18 maggio è iniziato un nuovo stadio della fase 2 dell’emergenza sanitaria per Covid-19. Dopo le prime riaperture del 4 maggio, il 18 maggio hanno riaperto negozi di abbigliamento, parrucchieri, estetisti, bar, ristoranti, alberghi e attività ricettive e sono state concesse ulteriori possibilità di movimento ai cittadini, senza più bisogno dell’autocertificazione. Piccoli passi avanti per un graduale ritorno alla normalità, sebbene la strada sia ancora lunga.
Le nuove disposizioni sulle riaperture sono contenute nel Decreto del presidente del consiglio del 17 maggio che regolamenta le misure di sicurezza da adottare negli esercizi commerciali e nelle strutture ricettive insieme alle linee guida contenute negli allegati al decreto. Ecco quali sono le regole per gli alberghi e gli agriturismi.
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In attesa della riapertura dei confini regionali, il 3 giugno, e della possibilità di potersi muovere liberamente su tutto il territorio nazionale e tornare a viaggiare, possiamo soggiornare negli alberghi della nostra regione che hanno riaperto lunedì 18 maggio. Da questa data, infatti, sono tornate operative numerose attività economiche, come negozi e parrucchieri, insieme alle strutture ricettive, dai bar, ai ristoranti agli alberghi. Si tratta di riaperture ancora graduali e parziali, mentre alcune attività hanno deciso di rimandare la data in cui apriranno nuovamente i battenti ai propri clienti. Le incertezze sulla situazione attuale, sanitaria ed economica, la prudenza mai troppa e la riorganizzazione completa delle attività hanno fatto propendere alcuni per rimandare le riapertura.
Nel frattempo, conoscere quali sono le misure di sicurezza per la prevenzione dei contagi nelle strutture ricettive come alberghi e agriturismi è di interesse anche per clienti. Serve per conoscere come comportarsi al loro interno e verificare che le strutture rispettino tutti i requisiti di legge.
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Come abbiamo detto le norme per la riapertura delle strutture ricettive sono contenute del DPCM del 17 maggio.
All’Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), nella parte specificamente rivolta alle attività ricettive, il decreto dispone:
nn) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.
I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
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Il DPCM che stabilisce le nuove riaperture per il 18 maggio è corredato di allegati in cui sono contenute le norme in dettaglio per ciascuna attività produttiva. L’allegato 17 contiene le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive redatte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le linee guida consistono in schede tecniche con indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, tra cui le attività ricettive, e l’indicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, riconosciute a livello scientifico. Nell’allegato si precisa che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico (in caso di peggioramento dei dati) le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C.
Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.
L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina, mentre il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente.
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Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.
L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori.
Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda.
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