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Consigli di viaggio

Emergenza Coronavirus: le nuove restrizioni per chi entra in Italia

Emergenza Coronavirus: le nuove restrizioni per chi entra o rientra in Italia: la documentazione richiesta e la quarantena obbligatoria.

Aeroporto di Roma Fiumicino (ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

La pandemia di Coronavirus obbliga i singoli Stati ad introdurre misure sempre più restrittive sugli spostamenti delle persone per limitare la diffusione dei contagi. Dopo la Cina e l’Italia, aumenta il numero dei Paesi che introducono il cosiddetto lockdown, la chiusura di tutte o quasi le attività e i luoghi pubblici. La Cina ha adottato le misure più drastiche, mentre i Paesi occidentali hanno tenuto aperte le attività indispensabili al funzionamento del Paese e al rifornimento di generi alimentari, farmaci e altri beni essenziali.

Molti luoghi di lavoro sono stati chiusi, insieme a scuole, cinema, teatri, musei e anche parchi pubblici e spiagge, per evitare che si creino assembramenti. Alle persone è stato vietato di viaggiare all’estero e sul territorio nazionale, anche gli spostamenti nel proprio Comune di residenza sono stati fortemente limitati. Si può uscire solo per andare al lavoro, fare la spesa o per necessità.

L’Italia nell’ultima settimana ha introdotto un’ulteriore stretta con la chiusura di attività lavorative non strettamente indispensabili al funzionamento di base dell’economia, sebbene con alcuni distinguo che hanno dato adito a diverse polemiche. Comunque numerose attività lavorative sono ferme, a cominciare dal turismo fino alla ristorazione e ai mezzi di trasporto. Diverse compagnie aeree hanno l’intera flotta ferma a terra e operano solo con voli limitati, per lo più commerciali. Prima che i viaggi riprendano occorrerà aspettare ancora del tempo, ben oltre i primi allentamenti delle misure restrittive. Tanto che le compagnie aeree stanno già lanciando le offerte per l’autunno o al limite la fine dell’estate.

A proposito di viaggi, l’Italia ha introdotto sabato 28 marzo ulteriori restrizioni per coloro che entrano o rientrano in Italia. Si tratta di nuove norme contenute in un’ordinanza congiunta siglata dal Ministero della Salute e da quello dei Trasporti. Si tratta di regole stringenti che deve osservare chi fa ingresso in Italia e scrupolose misure organizzative che devono adottare i vettori e gli armatori per controllare i viaggiatori che arrivano nel nostro Paese. Si tratta di nuove norme atte a contrastare l’epidemia di Covid-19. Ecco di cosa si tratta.

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Emergenza Coronavirus: restrizioni per chi entra in Italia

La nuova ordinanza che introduce regole molto severe per chi entra in Italia è stata firmata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Le nuove norme si applicano agli ingressi sul nostro territorio e dispongono quanto segue.

Chiunque arriva nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione che, in modo chiaro e dettagliato, specifichi i motivi del viaggio, l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sono obbligate a segnalarlo con tempestività all’Autorità sanitaria. Se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora indicata, l’Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con la Protezione civile nazionale, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte a tale misura. Le stesse prescrizioni devono essere seguite anche da coloro che entrano in Italia tramite mezzo proprio o privato.

Ad eccezione delle ipotesi in cui vi sia l’insorgenza di sintomi Covid-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario è sempre consentito alle persone di procedere ad un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso un’altra abitazione o dimora diversa da quella segnalata all’Autorità sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione prevista con l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare e il mezzo che verrà utilizzato. L’Autorità sanitaria la inoltra immediatamente al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza.

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I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se uguale o maggiore di 37,5 gradi e nel caso in cui la documentazione non sia completa. Sono, inoltre, tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e, in caso di trasporto aereo, si raccomanda l’uso da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali. Il vettore aereo provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

Le disposizioni non si applicano all’equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale addetto al trasporto merci e al personale viaggiante appartenente a imprese con sede legale in Italia.

L’ordinanza, inoltre, dispone che il divieto di ingresso nei porti italiani alle società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera si applica, oltre che alle navi in servizio di crociera, anche per la sosta delle stesse navi con l’equipaggio senza passeggeri.

Le disposizioni sono efficaci da oggi, 28 marzo, fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio.

Il testo dell’ordinanza.

Aeroporto di Fiumicin (TIZIANA FABI/AFP/Getty Images)
Valeria Bellagamba

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Valeria Bellagamba