Sciopero 8 marzo 2019: come ottenere i rimborsi per i voli cancellati.
Come sappiamo in occasione dell’8 marzo è stato proclamato uno sciopero generale nazionale che interesserà diversi fattori a partire dai trasporti, creando disagi ai viaggiatori.
Venerdì 8 marzo si prevedono disagi anche per chi viaggerà in aereo. Si fermeranno infatti i lavoratori aeroportuali di terra e naviganti aderenti alla sigla USB degli aeroporti italiani dalle 14 alle 18. Braccia incrociate anche per i dipendenti Alitalia (compresi piloti, assistenti di volo e personale di terra) dalle 14 alle 18. Si ferma anche tutto il personale navigante e di terra della Compagnia Air Italy dalle 11.00 alle 15.00.
Se il vostro volo è previsto nelle fasce orarie interessate dallo sciopero ed è stato cancellato, ecco tutto quello che dovete sapere sul rimborso a cui avete diritto e sulle alternative di viaggio.
In vista del grande sciopero generale di venerdì 8 marzo 2019, anche i viaggiatori del trasporto aereo saranno interessati dai disagi causati dall’astensione dal lavoro di aeroportuali, assistenti di volo e piloti, sebbene lo sciopero riguardi solo alcune categorie di lavoratori e solo le compagnie aeree Alitalia ed Air Italy e si svolgerà in fasce orarie prestabilite, comunque non superiori alla mezza giornata. Non dovrebbero dunque verificarsi disagi eccessivi, perché non dovrebbero essere cancellati troppi voli, non come negli scioperi di maggiore durata.
Molto probabilmente i passeggeri che avevano prenotato voli con le compagnie aeree coinvolte dallo sciopero, nella fascia oraria interessata, saranno già stati contattati dalle compagnie stesse per la cancellazione del loro volo e la riprogrammazione su un’altra fascia oraria o un altro giorno, oppure per il rimborso.
Nel caso di cancellazione di un volo per sciopero, ecco tutto quello che dovete sapere e a cosa avete diritto, in base alla Carta dei Diritti del Passeggero di Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.
Diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo
Come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto:
scelta tra le seguenti tre opzioni:
assistenza:
in alcuni casi anche alla compensazione pecuniaria:
l’ammontare della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa, come definito dalla seguente tabella:
Tratte aeree intracomunitarie
Distanze in km
Inferiori o pari a 1500 km: ammontare della compensazione pari a 250 euro
Superiori a 1500 km: : ammontare della compensazione pari a 400 euro
Tratte aeree extracomunitarie
Distanze in km
Inferiori o pari a 1500 km: ammontare della compensazione pari a 250 euro
Comprese tra 1500 e 3500 km: ammontare della compensazione pari a 400 euro
Superiori a 3500 km: ammontare della compensazione pari a 600 euro
La compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui:
Le tutele previste in caso di cancellazione del volo si applicano:
Non si applicano:
In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle normeche regolano il contratto di trasporto
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A cura di Valeria Bellagamba