Attenzione alla targa nascosta agli autovelox, questo scherzetto vi può costare carissimmo. Potrete andare incontro anche a sanzioni penali. Tutti i dettagli.
Targa nascosta agli autovelox: sanzioni pesantissime
Molti automobilisti e non pensano che alterare con qualche trucco la targa del proprio veicolo per renderla illeggibile agli autovelox sia una mossa da persone scaltre. Un modo ingegnoso per non prendere multe nel caso si superino i limiti di velocità e si venga fotografati dai rilevatori su strade e autostrade. Niente di più sbagliato.
Se vi mettete a trafficare con la targa del vostro veicolo per renderla invisibile rischiate sanzioni molto pesanti, non solo di natura amministrativa (le “semplici” multe), ma anche di tipo penale. Ecco perché manomettere o alterare la targa di un’automobile, un furgone o una moto e caldamente sconsigliato.
Per non incorrere in sanzioni, la targa del nostro veicolo deve essere leggibile. Quindi non solo non alterata, ma nemmeno danneggiata né sporca.
La targa serve ad identificare il proprietario del veicolo, fa “fede pubblica” su colui che in quanto proprietario è responsabile sia per le infrazioni al Codice della Strada che in caso di incidente. In base all’articolo 100 del Codice della Strada, un’automobile deve avere la targa identificativa davanti e dietro. Le targhe dei veicoli sono prodotte dall’Istituto Poligrafico dello Stato, realizzate in lamiera di alluminio, con una pellicola retroriflettente autoadesiva, e hanno il simbolo della Repubblica italiana. Quando un veicolo viene dismesso e cancellato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico), la targa va restituita alla Motorizzazione civile. Quindi la targa non appartiene al proprietario del veicolo, bensì allo Stato italiano.
L’art. 100 del Codice della Strada è chiaro: “Chiunque falsifica, manomette, altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del Codice Penale”.
Attenzione quindi. Se pensate di ricorrere a qualche trucco per rendere invisibile o illeggibile la targa della vostra auto o moto, in modo tale da risultare illeggibile agli autovelox o alle telecamere all’ingresso nelle ztl (zone a traffico limitato) o altre aree chiuse al traffico, sappiate che non rischiate una semplice sanzione pecuniaria come la multa, ma molto di più.
Alle volte capita che proprio per raggiungere queste finalità c’è chi applica sulla targa del proprio veicolo una pellicola trasparente traslucida che di fatto rende invisibile o illeggibile la targa. In altri casi c’è chi nasconde o altera un numero o una lettera della targa con del nastro adesivo per modificarne la sequenza. In modo che si legga una lettera o un numero per un altro e rendere così il veicolo non identificabile. Evitate nel modo più assoluto di ricorrere a questi trucchi se non volete rischiare una denuncia penale.
Tuttavia, non basta non alterare o manomettere la targa. È fondamentale anche che questa sia in buone condizioni, dunque non usurata né danneggiata né sporca. Fate attenzione a che la targa del vostro veicolo sia sempre leggibile quando circolate su strada. Per cui pulitela se è coperta dal fango o dalla polvere. Se invece è stata danneggiata in un incidente o è talmente usurata da essere quasi illeggibile dovete cambiarla. Dovete consegnarla alla Motorizzazione Civile e farvene dare una nuova. L’automobile può anche rischiare di non passare la revisione se la targa è danneggiata.
Targa nascosta, mancante, alterata, manomessa: le sanzioni
Ecco le sanzioni amministrative e penali a cui andate incontro in caso di targa nascosta, alterata, manomessa o mancante.
Sanzioni amministrative
- multa da 84 euro a 335 euro, se un veicolo circola senza targa
- multa da 1.988 euro a 7.953 euro, se il veicolo circola con una targa non propria o contraffatta
- multa da 25 a 99 euro, se la targa è “equivoca”, ovvero non permette l’identificazione del veicolo.
Altre sanzioni amministrative accessorie sono: il ritiro della targa, il fermo del veicolo per tre mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.
Sanzioni penali
- Sanzioni penali stabilite dall’art. 469 del Codice Penale per il reato di “Contraffazione delle impronte di una pubblica autentificazione o certificazione” commesso dall’autore della contraffazione della targa del veicolo.
- Sanzioni penali di cui all’art. 477 C.P. per il reato di “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative”, in eventuale concorso con il reato di cui sopra.
- Sanzioni penali previste dall’art. 482 del Codice Penale per il reato di “Falsità materiale commessa dal privato”, sempre in concorso con il primo reato.
Invece, se l’automobilista o proprietario dell’auto con targa contraffatta ammette di non essere l’autore della falsificazione risponde del reato di cui all’art. 470 del Codice Penale (Vendita o acquisto di cose con impronte di una pubblica autenticazione o certificazione) in concorso con quelli di cui agli articoli 648 C.P. (ricettazione) e 489 C.P. (uso di atto falso).
Attenzione alle targhe!