Il Parlamento europeo ha approvato registro dei passeggeri aerei, il Pnr (Passenger name record). Il via libera dell’assemblea di Strasburgo è arrivato dopo che nei mesi scorsi il Consiglio dei ministri degli Interni dell’Unione europea aveva raggiunto un accordo sul discusso provvedimento. Il Parlamento europeo si è espresso favorevolmente con una larga maggioranza: 461 si, 179 no e 9 astenuti.
La nuova direttiva regola l’utilizzo dei dati del codice di prenotazione, Pnr, ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e di altri reati gravi. Il provvedimento è stato emanato per ragioni di sicurezza, sorte soprattutto a seguito degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015, che ne hanno accelerato l’iter e favorito senz’altro l’approvazione. Tuttavia, la direttiva implica pensati intrusioni nella privacy dei cittadini, che saranno praticamente schedati nei loro spostamenti aerei.
In base al nuovo provvedimento, le compagnie aeree saranno obbligate a comunicare alle autorità i dati dei passeggeri di tutti i voli provenienti da Paesi terzi verso l’Unione Europea e viceversa. La direttiva, al momento, si applica ai voli extraeuropei, verso e dalla Ue, tuttavia, gli Stati membri potranno decidere di estenderla anche ai voli intra-Ue, ovvero i voli tra uno Stato membro e l’altro, sarà sufficiente notificarlo per iscritto alla Commissione.
Non solo, i Paesi Ue potranno anche decidere di procedere alla raccolta e al trattamento dei dati Pnr provenienti da operatori diversi dalle compagnie aree, come le agenzie di viaggio e i tour operator, che forniscono servizi di prenotazione di voli.
Ciascuno Stato membro della Ue dovrà stabilire una propria “Unità di informazione sui passeggeri” (Uip) per raccogliere i dati Pnr dalle compagnie aeree. I dati dovranno essere conservati per un periodo di cinque anni, ma dopo sei mesi dal trasferimento saranno resi anonimi mediante la mascheratura di alcuni elementi, come il nome, l’indirizzo e i contatti, elementi che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero. Le Unità di informazione sui passeggeri saranno responsabili della raccolta, conservazione e trattamento dei dati Pnr, nonché di trasferirli alle autorità competenti e scambiarli con le Unità d’informazione sui passeggeri di altri Stati membri e con Europol. La direttiva stabilisce che il trasferimento dei dati Pnr possa essere consentito solo “caso per caso” e unicamente a fini di “prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi”.
Il relatore della direttiva, il parlamentare europeo Timothy Kirkhope (conservatore inglese), ha espresso soddisfazione per l’approvazione del provvedimento, definendolo un nuovo importante strumento per la lotta contro i terroristi e i trafficanti. “Attraverso la raccolta, la condivisione e l’analisi delle informazioni dei Pnr le nostre agenzie di intelligence sono in grado di rilevare modelli di comportamento sospetti, che necessitano di verifica”. Sulle preoccupazioni in merito alla raccolta e conservazione dei dati delle persone, Kirkhope ha assicurato che la normativa offre “garanzie sul rispetto della privacy”.
Dopo l’approvazione del Parlamento, la direttiva dovrà essere formalmente approvata dal Consiglio europeo. Una volta pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Ue, gli Stati membri avranno tempo due anni per recepirla nella loro legislazione nazionale.
Di Valeria Bellagamba