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Categoria Consigli di viaggio

Biglietto aereo: ecco quando si ha diritto al rimborso

Quando si perde l’aereo per cause di forza maggiore si ha diritto al rimborso del biglietto. Lo stabilisce la legge e non c’è clausola di compagnia aerea che tenga. A sancirlo in modo definitivo è stato il giudice di pace di Parma.

Il caso è stato portato nelle aule di tribunale da un uomo che il 27 febbraio del 2014 aveva perso l’aereo per il Brasile per colpa di un incidente in autostrada. Il malcapitato, un anziano di 74 anni, aveva prenotato un volo con la compagnia Iberia, in partenza da Bologna e con scalo a Madrid. Il volo era previsto alle 7 del mattino dall’aeroporto Marconi, ma l’uomo non riuscì ad arrivare in tempo a causa di un brutto incidente in autostrada, con un tamponamento fra un pullman e un camion di barattoli di pomodori, che paralizzò il traffico e causò il ferimento di 25 persone. L’anziano rimase bloccato nel traffico e nonostante i ripetuti tentativi di chiamare al telefono la compagnia aerea per spostare la sua prenotazione, non riuscì a contattarla perché gli uffici alla mattina presto erano ancora chiusi. L’uomo avvertì anche la sua agenzia di viaggi, ma nemmeno questa riuscì ad aiutarlo.

Giunto in aeroporto, con il volo già partito, l’anziano chiese alla Iberia la possibilità di cambiare volo o il rimborso del biglietto, ma in risposta ottenne soltanto un rifiuto. Così, l’anziano decise di portare la compagnia aerea in giudizio. Fallita la mediazione obbligatoria, il caso è andato davanti al giudice di pace, che ha dato ragione all’uomo.

Il giudice ha stabilito che “se la partenza del passeggero è impedita per cause a lui non imputabili, il contratto di viaggio è risolto e il vettore restituisce il prezzo del passaggio già pagato“. Una decisione presa sulla base dell’articolo 945 del decreto legislativo n.96 del 2005.

La compagnia aerea che non aveva voluto rimborsare il biglietto è stata condannata a pagarne non solo l’importo, ma anche gli interessi e le spese legali. La vicenda è stata riportata dalla Gazzetta di Parma.

“Credo che questa norma abbia chiarito in modo inequivocabile che esistono dei motivi di causa di forza maggiore che non sono imputabili al passeggero”, ha affermato l’ avvocato Giovanni Franchi, legale del 74enne.

Tra le cause di forza maggiore che danno diritto al rimborso, ha precisato l’avvocato, ci sono, oltre al caso suddetto del blocco stradale, anche il decesso di un parente e il ricovero in ospedale.

Di Valeria Bellagamba

Valeria Bellagamba

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Valeria Bellagamba