Nuovo Dpcm Draghi: regole su viaggi, spostamenti e zone bianche

Nuovo Dpcm Draghi: regole su viaggi, spostamenti e zone bianche. Tutto quello che bisogna sapere.

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Roma, il fiume Tevere (Foto di Mauricio A. da Pixabay)

Il 2 marzo è stato presentato il nuovo Dpcm di Mario Draghi che sostituisce l’ultimo di Conte in scadenza il 5 marzo. Il nuovo Decreto entra in vigore venerdì 6 marzo e sarà valido fino al 6 aprile, il martedì dopo Pasqua e Pasquetta.

Il Dpcm conferma il divieto degli spostamenti tra regioni e province autonome diverse, che il Decreto legge 23 febbraio 2021 n. 15 aveva prorogato al 27 marzo. Rimangono le eccezioni per gli spostamenti giustificati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

È confermato anche il coprifuoco notturno dalle 22.00 alle 5.00 del giorno seguente. Con l’eccezione delle zone bianche, dove l’orario del rientro a casa potrà essere regolato autonomamente dalle Regioni. È quello che è accaduto in Sardegna, prima regione bianca d’Italia, dove l’orario di inizio del coprifuoco è stato spostato alle 23.30.

Nel nuovo Dpcm Draghi rimangono in vigore numerose disposizioni dei precedenti Dpcm Conte, come la suddivisione dell’Italia in zone rosse, arancioni e gialle ma con diverse regole per le visite alle abitazioni private. Vengono inoltre dettagliate le regole per le zone bianche, già introdotte del Decreto legge del 24 gennaio. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

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Nuovo Dpcm Draghi: le regole su viaggi, spostamenti e zone bianche

Cosa prevede il nuovo Dpcm Draghi in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Le regole nuove e quelle confermate.

Spostamenti sul territorio nazionale

Come dispone l’articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, fino al 27 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

Dalle ore 22.00 alle 5.00 del del giorno successivo è in vigore il coprifuoco e non si può uscire dalla propria abitazione. Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Per la restante parte della giornata, tuttavia, è fortemente raccomandato di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Per le zone arancioni è confermata la regola che non si può uscire dal Comune di residenza, salvo giustificati motivi. Rimane la possibilità di spostamento tra piccoli Comuni, fino a 5mila abitanti, entro i 30 km e con esclusione dei capoluoghi di provincia.

Nelle zone rosse sono consentiti solo gli spostamenti per necessità anche all’interno del Comune di residenza. È sempre consentito il rientro all’abitazione, residenza o domicilio.

Viste ad abitazioni private

Come dispone già il Decreto legge del 23 febbraio n.15, cambiano le modalità di visita alle abitazioni private, fino al 27 marzo.

Zona gialla: è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in ambito regionale, tra le 5.00 e le 22.00 (nell’orario del coprifuoco). La visita è concessa a un massimo di due persone, oltre a quelle che già convivono nella stessa abitazione, con possibilità di portare minori di 14 anni sui quali si esercita la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Zona arancione: è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in ambito comunale, tra le 5.00 e le 22.00 (entro l’orario del coprifuoco). La visita è concessa a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nella stessa abitazione, con possibilità di portare minori di 14 anni sui quali si esercita la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Zona rossa: ora non è più consentita la visita a un’abitazione privata, nemmeno una volta al giorno e con le limitazioni di cui sopra.

La possibilità di vista a parenti e amici, che era stata introdotta dal governo Conte per il periodo natalizio ed era rimasta in vigore anche per il periodo successivo, non si applica più alle regioni, province o comuni in zona rossa. La nuova regola si applica già dal 24 febbraio scorso, quando è entrato in vigore il Decreto legge del 23 febbraio.

Zona bianca

La zona bianca, già introdotta da Conte con il Decreto legge di gennaio, è prevista per le Regioni che sono in uno scenario di “tipo 1”, con un livello di rischio basso e un’incidenza dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive.

In questa zona non si applicano più le misure restrittive previste per la zona gialla. Possono dunque riaprire i locali alla sera, le palestre, le piscine, i cinema, i teatri e i musei anche nei weekend. Le aperture, tuttavia, devono essere graduali e concordate con il Ministero della Salute, presso il quale sarà istituito un “tavolo permanente” con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico scientifico e dell’Istituto Superiore di Sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori. Comunque, potranno essere adottate specifiche misure restrittive in relazione ad attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico

In ogni caso, anche nelle zone bianche continuano ad essere vietati gli eventi che comportano assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, come fiere, congressi, le attività in sale da ballo e discoteche, la partecipazione del pubblico alle competizioni sportive. Inoltre, rimangono in vigore i protocolli di settore, per prevenire i contagi, e gli obblighi di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento fisico.

Le regioni in zona bianca possono modificare l’orario del coprifuoco, rinviando l’orario del ritorno a casa.

Musei, cinema e teatri

Nelle zone gialle restano aperti musei, monumenti, luoghi della cultura e mostre dal lunedì al venerdì, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e con ingressi contingentati. Devono rimanere chiusi nei weekend, nei giorni festivi e prefestivi.

Come avevamo anticipato, il nuovo Dpcm dispone che a partire dal 27 marzo musei e luoghi di cultura potranno aprire anche il sabato e nei giorni festivi, a condizione che l’ingresso sia prenotato online o via telefono almeno con un giorno di anticipo.

Sempre in zona gialla, dal 27 marzo riaprono cinema, teatri e club. Tornano dunque gli spettacoli dal vivo e cinematografici, anche negli spazi all’aperto.

Negozi, attività commerciali, servizi alla persona, ristorazione

In merito alle aperture e chiusure dei negozi restano in vigore le regole precedenti. Negozi sempre aperti n zona gialla e arancione ma chiusi nel weekend all’interno dei centri commerciali, tranne punti vendita di alimentari, farmacie e parafarmacie e rivendite di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. In zona rossa, invece, i negozi sono chiusi, rimangono aperti solo quelli di generi alimentari, le faramcie e parafarmacie e quelli di beni di prima necessità. Sempre in zona rossa sono chiusi anche parrucchieri, barbieri e centri estetici.

I servizi di ristorazione, come i bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie restano aperti dalle 5.00 fino alle 18.00 in zona gialla. Dopo quell’orario sono consentiti soltanto l’asporto fino alle 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, e le consegne a domicilio senza limiti di orario. In questi locali il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Restano chiusi in zona arancione e rossa, dove rimangono consentiti solo asporto e consegne a domicilio. In tutte le zone rimane vietato l’asporto dopo le 18.00 di bevande presso bar e simili senza cucina. Il divieto, tuttavia, non vale più per le enoteche.

Sale da ballo, discoteche, sale giochi, parchi tematici e di divertimento, centri sociali e ricreativi rimangono tutti chiusi.

Attività motoria e sportiva, circoli sportivi, palestre, piscine e impianti sciistici

Nelle zone gialle e arancioni è consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. L’unica eccezione è la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Rimangono chiusi: gli impianti nei comprensori sciistici, palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.

Rimangono consentite l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza assembramenti. Si applicano le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI). Rimane vietato l’uso degli spogliatoi interni. Sono sospesi gli sport di contatto, eccetto quelli dei professionisti.

Nelle zone rosse è consentita l’attività motoria soltanto individuale in prossimità della propria abitazione, sempre nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Inoltre, è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Sono sospese tutte le attività sportive svolte nei centri sportivi all’aperto.

Feste, cerimonie, sagre, fiere, convegni

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, in assenza di pubblico.

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Viaggi e spostamenti per l’estero

Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 al decreto, nonché l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti.

Eccezioni sono previste per esigenze lavorative, motivi di assoluta urgenza, esigenze di salute e studio e per il rientro al domicilio, abitazione o residenza. Inoltre, è consentito l’ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini e loro familiari di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano. Altre specifiche eccezioni sono contenute del Decreto.

In questi casi sarà obbligatorio presentare un tampone negativo effettuato nelle 48 precedenti all’ingresso nel territorio nazionale e compilare l’autodichiarazione. Il test molecolare o antigenico andrà ripetuto all’arrivo o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale

Le persone che entrano in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei Paesi di culi agi elenchi D ed E dell’allegato 20 devono sottoporsi anche a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni.

Il tampone negativo entro 48 può essere richiesto anche a chi arriva in Italia da altri Paesi europei, a seconda di disposizioni specifiche previste anche per singoli Paesi e che si trovano sul portale Viaggiare Sicuri.

Il nuovo Dpcm Draghi: www.governo.it/it/articolo/covid-19-il-presidente-draghi-firma-il-nuovo-dpcm/16343

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